Nella legislazione italiana per intervento edilizio (o ristrutturazione) si intende una qualunque opera che modifichi un edificio esistente o che porti alla realizzazione di una nuova costruzione.

Il riferimento normativo per l'intervento si trova all'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 (conosciuto come Testo unico dell'edilizia). L'articolo classifica questi interventi, riconducibili a grandi categorie, che sono: interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, intervento di ristrutturazione edilizia, intervento di nuova costruzione, intervento di ristrutturazione urbanistica.  Per la grande maggioranza degli interventi citati è necessario un titolo abilitativo per eseguirlo (permesso di costruzione, CILA, SCIA, ecc.).

Nella presente sezione si elencheranno alcuni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, volti a mantenere in buono stato l'intero edificio, ossia sono quello che servono a sostituire o modificare parti anche strutturali dell'edificio o quelle necessarie a realizzare nuovi impianti, diversi da quelli esistenti. Inoltre, anche i lavori di riqualificazione energetica rientrano in questa casistica, quali, a titolo di esempio, installazione di cappotto termico, sostituzione di serramenti, installazione di nuovi impianti a pompa di calore, installazione di impianto fotovoltaico con batterie di accumulo, ecc.